IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18,  recante  l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri,
ed in particolare gli articoli 105, 108 e 109;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, ed in particolare gli articoli 28 e 30;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 2 della legge 4 agosto 1989, n. 285;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale nelle riunioni del 15 dicembre 1994 e del 4 maggio 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 1995;
  Ritenuto  opportuno, in conformita' della suindicata deliberazione,
di  apportare  al  testo  del  regolamento esaminato dal Consiglio di
Stato le seguenti modifiche:
    a)  soppressione  dell'art.  3,  istitutivo  di  una  commissione
consultiva,  trattandosi  di  un  nuovo  organismo che, in assenza di
qualsiasi  indirizzo o criterio legislativo, non sembra introducibile
nell'ordinamento giuridico con una norma regolamentare;
    b)  possibilita'  di nomina al grado superiore per "comportamenti
eccezionalmente   meritevoli"   anziche'   per   "atti  eccezionali",
espressione quest'ultima che non appare molto appropriata;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Criteri di valutazione
  1.  Nel  formulare  le proposte, al Consiglio dei Ministri, in base
all'art.  109  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, per l'avanzamento dei funzionari diplomatici al grado di
ambasciatore,  ministro  plenipotenziario  di prima classe e ministro
plenipotenziario  di  seconda classe, il Ministro degli affari esteri
tiene   conto   di  tutti  gli  elementi  di  valutazione  che  siano
disponibili all'amministrazione, concernenti i singoli funzionari.
  2.   Il  Ministro  valuta,  in  particolare,  i  seguenti  elementi
individuali:  la  durata complessiva e lo svolgimento della carriera;
l'anzianita'   nel  grado  anche  quale  espressione  dell'esperienza
maturata;  l'importanza  e  il modo di svolgimento delle funzioni nel
corso  dell'intera  carriera,  e  soprattutto  nel grado attuale, con
particolare riferimento alla titolarita' degli uffici, al Ministero o
all'estero,  nonche'  a  sedi,  uffici  e  circostanze che richiedano
particolare   impegno  e  responsabilita';la  qualita'  del  servizio
prestato,  la  cultura  e  la  personalita'  mostrate nel corso della
carriera;  l'attitudine  ad assolvere le alte funzioni corrispondenti
al  grado superiore. Questi elementi sono presi in considerazione per
valutare  unitariamente  l'eminente  idoneita' alle nuove funzioni di
ogni candidato.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo   dell'art.   87,   quinto   comma,   della
          Costituzione e' il seguente:
             "Il  Presidente  della  Repubblica  promulga le leggi ed
          emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
             - Il testo degli articoli 105, 108 e 109  del  D.P.R.  5
          gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli
          affari esteri), e' il seguente:
             "Art.  105  (Avanzamenti  nella carriera diplomatica). -
          Per  l'avanzamento  al  grado  superiore   il   funzionario
          diplomatico,  oltre  ad avere disimpegnato bene le funzioni
          del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere,
          intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione
          professionale  necessari  alle  nuove  funzioni.   Per   la
          promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e
          le  nomine  ai gradi superiori i predetti requisiti debbono
          essere  posseduti  in  modo  eminente,  in  relazione  alle
          funzioni di alta responsabilita' da esercitare.
             Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di
          promozione i funzionari diplomatici debbono avere:
              riportato  nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo
          non inferiore a distinto e per almeno tre volte  quello  di
          ottimo;
              compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata,
          almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizio  nel grado di
          consigliere di legazione.
             Le nomine e le  promozioni  nella  carriera  diplomatica
          sono  conferite  nei  limiti delle disponibilita' dei posti
          nel grado in cui si  deve  accedere  e  in  tutti  i  gradi
          superiori del ruolo".
             "Art. 108 (Promozione a consigliere di ambasciata). - Le
          promozioni  a consigliere di ambasciata sono effettuate tra
          i  consiglieri  di  legazione  che,  oltre  a  possedere  i
          prescritti    requisiti    di    scrutinabilita',   abbiano
          partecipato con esito favorevole al corso di cui  al  primo
          comma,  paragrafo  3,  dell'art.  102 e siano compresi, per
          ordine  di  ruolo,  in  un  numero  pari   a   tre   quinti
          dell'organico del grado.
             Per  i  primi  nove decimi dei posti disponibili a norma
          dell'art. 96  le  promozioni  sono  effettuate,  a  scelta.
          L'altro  decimo dei posti e' successivamente conferito; per
          ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni
          effettuate a scelta, ai  funzionari  che  abbiano  compiuto
          ventotto   anni   di   servizio  effettivo  nella  carriera
          diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di
          amministrazione; il giudizio  di  inidoneita'  deve  essere
          motivato.   Agli effetti del calcolo della ripartizione dei
          posti  la  frazione  di  posto  eccedente  un  mezzo  viene
          considerata  come  unita';  se  dal  calcolo le frazioni di
          posto  risultano  uguali,  il  posto  residuo  e'  aggiunto
          all'aliquota dei nove decimi.
             Le promozioni a scelta vengono effettuate in base ad una
          valutazione    sintetica   che,   senza   applicazione   di
          coefficienti  numerici,  tiene  conto  della  qualita'  del
          servizio,  degli  incarichi  svolti, della cultura, nonche'
          della personalita' del funzionario e della  sua  attitudine
          alle  funzioni  del  grado  superiore  quali  risultano, in
          particolare, dalle doti di  carattere  intellettuali  e  di
          formazione  professionale  conformemente a quanto stabilito
          dall'art.    105.  Le  promozioni   per   anzianita'   sono
          effettuate,  dopo  le  promozioni  a  scelta, per ordine di
          ruolo tra i funzionari piu' anziani nel grado non  compresi
          fra  quelli  promossi  a  scelta  e sempre che riconosciuti
          idonei. Il giudizio di inidoneita' deve essere motivato.
             I funzionari che per tre volte  non  siano  riconosciuti
          idonei  non  possono  piu'  essere  presi  in  esame per la
          promozione a consigliere di ambasciata".
             "Art. 109 (Nomina a ministro plenipotenziario di seconda
          classe, a ministro plenipotenziario  di  prima  classe,  ad
          ambasciatore).  -  Le nomine a ministro plenipotenziario di
          seconda  classe,  a  ministro  plenipotenziario  di   prima
          classe,  ad  ambasciatore  sono  conferite  con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su proposta dei Ministro per gli
          affari esteri".
             - Il testo degli articoli 28 e 30 del D.P.R.  30  giugno
          1972, n.  748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
          amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo), e' il seguente:
             "Art.  28  (Modifiche  all'ordinamento  della   carriera
          diplomatica).  -  Il n. 3 del primo comma dell'art. 102 del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18, e' sostituito dal seguente:
              '3) corso di superiore informazione professionale della
          durata  di  almeno  un  anno  per i funzionari nel grado di
          consigliere di legazione'.
             L'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5
          gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
             'Per l'avanzamento al  grado  superiore  il  funzionario
          diplomatico,  oltre  ad avere disimpegnato bene le funzioni
          del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere,
          intellettuali di cultura, di preparazione e  di  formazione
          professionale   necessari   alle  nuove  funzioni.  Per  la
          promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e
          le nomine ai gradi superiori i predetti  requisiti  debbono
          essere  posseduti  in  modo  eminente,  in  relazione  alle
          funzioni di alta responsabilita' da esercitare.
             Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di
          promozione i funzionari diplomatici debbono avere:
              riportato nell'ultimo quadriennio giudizio  complessivo
          non  inferiore  a distinto e per almeno tre volte quello di
          ottimo;
              compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata,
          almeno  cinque  anni  di  effettivo  servizio  nel grado di
          consigliere di legazione.
             Le nomine e le  promozioni  nella  carriera  diplomatica
          sono  conferite  nei  limiti delle disponibilita' dei posti
          nel grado in cui si  deve  accedere  e  in  tutti  i  gradi
          superiori del ruolo'.
             Il  nono  comma  dell'art. 47 del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' abrogato.
             Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'  sostituito  dal
          seguente:
             'Sono  ammessi  a  concorso  i  nove  decimi  dei  posti
          disponibili a norma dell'art. 96. L'altro decimo dei  posti
          e' conferito dopo l'espletamento del concorso per ordine di
          ruolo  e  con  la  stessa  decorrenza  delle promozioni dei
          vincitori del concorso stesso, ai funzionari che,  oltre  a
          possedere  i  requisiti previsti dal secondo comma, abbiano
          compiuto sedici anni di effettivo servizio  nella  carriera
          diplomatica sempreche' riconosciuti idonei dal consiglio di
          amministrazione;  il  giudizio  di  inidoneita' deve essere
          motivato. Il compimento dell'anzianita' di sedici  anni  di
          servizio   effettivo   nella   carriera   non  preclude  la
          possibilita' di partecipazione al concorso;  sono  peraltro
          esclusi  dalla  graduatoria  i  funzionari che, in possesso
          dell'anzianita'  suddetta,  non  siano   compresi   tra   i
          vincitori'.
             Il  sesto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' abrogato.
             I  primi  due  commi  dell'art.  108  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 18, sono
          sostituiti dai seguenti:
             'Le  promozioni  a  consigliere   di   ambasciata   sono
          effettuate  tra  i  consiglieri  di  legazione che, oltre a
          possedere  i  prescritti  requisiti   di   scrutinabilita',
          abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al
          primo  comma,  paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi,
          per ordine di  ruolo,  in  un  numero  pari  a  tre  quinti
          dell'organico del grado.
             Per  i  primi  nove decimi dei posti disponibili a norma
          dell'art.  96  le  promozioni  sono  effettuate  a  scelta.
          L'altro  decimo dei posti e' successivamente conferito, per
          ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni
          effettuate a scelta, ai  funzionari  che  abbiano  compiuto
          ventotto   anni   di   servizio  effettivo  nella  carriera
          diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di
          amministrazione; il giudizio  di  inidoneita'  deve  essere
          motivato.   Agli effetti del calcolo della ripartizione dei
          posti  la  frazione  di  posto  eccedente  un  mezzo  viene
          considerata  come  unita';  se  dal  calcolo le frazioni di
          posto  risultano  uguali,  il  posto  residuo  e'  aggiunto
          all'aliquota dei nove decimi'.
             Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'art. 108 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18, sono abrogati; e'  abrogato  altresi  il  quarto  comma
          dello stesso articolo.
             L'incarico     della    sopraintendenza    dell'archivio
          storico-diplomatico, da svolgersi in coordinamento  con  il
          Servizio  storico  e  documentazione,  e'  conferito  ad un
          funzionario diplomatico di grado non inferiore  a  ministro
          plenipotenziario.  L'art.  131  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed  il  quadro  uno
          della  tabella  nove  allegata  al  decreto  medesimo  sono
          abrogati.
             Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' abrogato".
            "Art.  30  (Disposizioni  transitorie).  -  Ai funzionari
          diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente
          decreto rivestono il grado di consigliere di  legazione  e'
          attribuito il trattamento economico di primo dirigente dopo
          un  triennio  di  anzianita'  nel  grado e sempre che siano
          compresi nei  primi  tre  quinti  dell'organico  del  grado
          stesso.
             Le  disposizioni dell'art. 242, primo conma, e dell'art.
          263,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  5  gennaio  1967,  n.    18, nonche' quella del
          secondo comma dell'art. 105 dello stesso decreto nel  testo
          sostituito  dall'ottavo  comma dell'art. 47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.  1077,  si
          applicano  per  la  promozione  a consigliere di ambasciata
          limitatamente ai funzionari che alla  data  di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto  rivestono  il  grado  di
          consigliere di legazione.
             Il termine di ventotto anni previsto dal  secondo  comma
          dell'art.   108 del decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio 1967, n.  18, nel testo sostituito dall'art.  28,
          sesto comma, del presente decreto, e' ridotto a venticinque
          anni  per  i  funzionari che alla data di entrata in vigore
          del presente decreto rivestono il grado di  consigliere  di
          legazione.
             La  disposizione  del comma precedente non si applica ai
          funzionari trasferiti dal Ministero dell'Africa italiana ai
          sensi del decreto  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          dicembre  1947,  n. 1480 e del decreto del Presidente della
          Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, ai quali  si  applica
          invece  il  disposto  dell'ultima  parte  del  primo  comma
          dell'art.  7  del  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496".
             -  Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988, n.   400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
             - Il testo dell'art. 2 della legge 4 agosto 1989, n. 285
          (Norme  specifiche  sul  servizio   diplomatico),   e'   il
          seguente:
             "Art.  2  (Avanzamenti nella carriera diplomatica). - 1.
          Per un periodo di  tre  anni  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge  e salvo quanto
          potra'  essere  diversamente  disposto  nel  quadro  di  un
          provvedimento  di  legge  sul riordinamento complessivo del
          Ministero degli affari esteri, le promozioni  al  grado  di
          consigliere di ambasciata possono essere conferite anche in
          soprannumero  qualora  le vacanze complessive nell'anno per
          collocamenti a riposo nei limiti di eta' siano inferiori ad
          un terzo del numero dei consiglieri di legazione con almeno
          cinque anni di anzianita' nel  grado.  In  questo  caso  le
          promozioni  possono essere conferite in soprannumero fino a
          concorrenza di un terzo degli aventi diritto.
             2. Le nomine al grado di  ministro  plenipotenziario  di
          seconda   classe   possono  altresi'  essere  conferite  in
          soprannumero  se  le  vacanze  complessive  nell'anno   per
          collocamenti a riposo per limiti di eta' siano inferiori ad
          un  decimo  dei  numero  dei  consiglieri di ambasciata. Le
          nomine  possono  in  tal  caso  essere  conferite  fino   a
          concorrenza di un decimo dei consiglieri di ambasciata.
             3. Le posizioni soprannumerarie createsi in applicazione
          di  quanto  disposto  nei  commi  1  e 2 sono riassorbite a
          seguito di avanzamento al grado superiore o  di  cessazione
          dal  servizio  dei  funzionari  collocati  in soprannumero,
          nonche'  per  effetto  degli  incrementi  delle   dotazioni
          organiche    derivanti    dall'entrata    in   vigore   del
          provvedimento di legge di cui al comma 1".
          Nota all'art. 1:
             - Per l'art. 109 del D.P.R. n. 18/1967 si  rimanda  alla
          note alle premesse.