IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, ed in particolare gli articoli 105, 108 e 109; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 28 e 30; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 2 della legge 4 agosto 1989, n. 285; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale nelle riunioni del 15 dicembre 1994 e del 4 maggio 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1995; Ritenuto opportuno, in conformita' della suindicata deliberazione, di apportare al testo del regolamento esaminato dal Consiglio di Stato le seguenti modifiche: a) soppressione dell'art. 3, istitutivo di una commissione consultiva, trattandosi di un nuovo organismo che, in assenza di qualsiasi indirizzo o criterio legislativo, non sembra introducibile nell'ordinamento giuridico con una norma regolamentare; b) possibilita' di nomina al grado superiore per "comportamenti eccezionalmente meritevoli" anziche' per "atti eccezionali", espressione quest'ultima che non appare molto appropriata; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Criteri di valutazione 1. Nel formulare le proposte, al Consiglio dei Ministri, in base all'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'avanzamento dei funzionari diplomatici al grado di ambasciatore, ministro plenipotenziario di prima classe e ministro plenipotenziario di seconda classe, il Ministro degli affari esteri tiene conto di tutti gli elementi di valutazione che siano disponibili all'amministrazione, concernenti i singoli funzionari. 2. Il Ministro valuta, in particolare, i seguenti elementi individuali: la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianita' nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata; l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado attuale, con particolare riferimento alla titolarita' degli uffici, al Ministero o all'estero, nonche' a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilita';la qualita' del servizio prestato, la cultura e la personalita' mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneita' alle nuove funzioni di ogni candidato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione e' il seguente: "Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - Il testo degli articoli 105, 108 e 109 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), e' il seguente: "Art. 105 (Avanzamenti nella carriera diplomatica). - Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilita' da esercitare. Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere: riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo; compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilita' dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo". "Art. 108 (Promozione a consigliere di ambasciata). - Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilita', abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado. Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96 le promozioni sono effettuate, a scelta. L'altro decimo dei posti e' successivamente conferito; per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a scelta, ai funzionari che abbiano compiuto ventotto anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneita' deve essere motivato. Agli effetti del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unita'; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo e' aggiunto all'aliquota dei nove decimi. Le promozioni a scelta vengono effettuate in base ad una valutazione sintetica che, senza applicazione di coefficienti numerici, tiene conto della qualita' del servizio, degli incarichi svolti, della cultura, nonche' della personalita' del funzionario e della sua attitudine alle funzioni del grado superiore quali risultano, in particolare, dalle doti di carattere intellettuali e di formazione professionale conformemente a quanto stabilito dall'art. 105. Le promozioni per anzianita' sono effettuate, dopo le promozioni a scelta, per ordine di ruolo tra i funzionari piu' anziani nel grado non compresi fra quelli promossi a scelta e sempre che riconosciuti idonei. Il giudizio di inidoneita' deve essere motivato. I funzionari che per tre volte non siano riconosciuti idonei non possono piu' essere presi in esame per la promozione a consigliere di ambasciata". "Art. 109 (Nomina a ministro plenipotenziario di seconda classe, a ministro plenipotenziario di prima classe, ad ambasciatore). - Le nomine a ministro plenipotenziario di seconda classe, a ministro plenipotenziario di prima classe, ad ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro per gli affari esteri". - Il testo degli articoli 28 e 30 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), e' il seguente: "Art. 28 (Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica). - Il n. 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: '3) corso di superiore informazione professionale della durata di almeno un anno per i funzionari nel grado di consigliere di legazione'. L'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: 'Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilita' da esercitare. Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere: riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo; compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione. Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilita' dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo'. Il nono comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e' abrogato. Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: 'Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96. L'altro decimo dei posti e' conferito dopo l'espletamento del concorso per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal secondo comma, abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica sempreche' riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneita' deve essere motivato. Il compimento dell'anzianita' di sedici anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilita' di partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari che, in possesso dell'anzianita' suddetta, non siano compresi tra i vincitori'. Il sesto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' abrogato. I primi due commi dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti: 'Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilita', abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado. Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96 le promozioni sono effettuate a scelta. L'altro decimo dei posti e' successivamente conferito, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a scelta, ai funzionari che abbiano compiuto ventotto anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneita' deve essere motivato. Agli effetti del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unita'; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo e' aggiunto all'aliquota dei nove decimi'. Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono abrogati; e' abrogato altresi il quarto comma dello stesso articolo. L'incarico della sopraintendenza dell'archivio storico-diplomatico, da svolgersi in coordinamento con il Servizio storico e documentazione, e' conferito ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a ministro plenipotenziario. L'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il quadro uno della tabella nove allegata al decreto medesimo sono abrogati. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' abrogato". "Art. 30 (Disposizioni transitorie). - Ai funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione e' attribuito il trattamento economico di primo dirigente dopo un triennio di anzianita' nel grado e sempre che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado stesso. Le disposizioni dell'art. 242, primo conma, e dell'art. 263, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' quella del secondo comma dell'art. 105 dello stesso decreto nel testo sostituito dall'ottavo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applicano per la promozione a consigliere di ambasciata limitatamente ai funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione. Il termine di ventotto anni previsto dal secondo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo sostituito dall'art. 28, sesto comma, del presente decreto, e' ridotto a venticinque anni per i funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione. La disposizione del comma precedente non si applica ai funzionari trasferiti dal Ministero dell'Africa italiana ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, ai quali si applica invece il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". - Il testo dell'art. 2 della legge 4 agosto 1989, n. 285 (Norme specifiche sul servizio diplomatico), e' il seguente: "Art. 2 (Avanzamenti nella carriera diplomatica). - 1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto potra' essere diversamente disposto nel quadro di un provvedimento di legge sul riordinamento complessivo del Ministero degli affari esteri, le promozioni al grado di consigliere di ambasciata possono essere conferite anche in soprannumero qualora le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo nei limiti di eta' siano inferiori ad un terzo del numero dei consiglieri di legazione con almeno cinque anni di anzianita' nel grado. In questo caso le promozioni possono essere conferite in soprannumero fino a concorrenza di un terzo degli aventi diritto. 2. Le nomine al grado di ministro plenipotenziario di seconda classe possono altresi' essere conferite in soprannumero se le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di eta' siano inferiori ad un decimo dei numero dei consiglieri di ambasciata. Le nomine possono in tal caso essere conferite fino a concorrenza di un decimo dei consiglieri di ambasciata. 3. Le posizioni soprannumerarie createsi in applicazione di quanto disposto nei commi 1 e 2 sono riassorbite a seguito di avanzamento al grado superiore o di cessazione dal servizio dei funzionari collocati in soprannumero, nonche' per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche derivanti dall'entrata in vigore del provvedimento di legge di cui al comma 1". Nota all'art. 1: - Per l'art. 109 del D.P.R. n. 18/1967 si rimanda alla note alle premesse.